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Autorità di Gestione

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Introduzione

Conformemente all’articolo 72 del Regolamento (UE) n. 2021/1060

  1. L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:
    1. selezionare le operazioni in conformità dell’articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d);
    2. svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell’articolo 74;
    3. sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell’articolo 75;
    4. supervisionare gli organismi intermedi;
    5. registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti.
  2. Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all’articolo 76 all’autorità di gestione o ad un altro organismo.
  3. Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

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