Introduzione
Il Regolamento (UE) 2021/1060, all’articolo 44, stabilisce che l’Autorità di gestione debba effettuare valutazioni dei programmi sulla base di uno o più dei seguenti criteri: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione, con l’obiettivo di migliorarne la qualità nella progettazione e nell’attuazione. Le valutazioni possono inoltre includere ulteriori criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità.
L’Autorità di gestione presenta il piano di valutazione al Comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del Programma.
Regione Molise